IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo la emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1. Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attivita' alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza.